L' affidamento condiviso

Quando una coppia decide di separarsi, la preoccupazione principale riguarda quasi sempre i figli: “Con chi staranno?”, “Quanto spesso potrò vederli?”, “Chi prenderà le decisioni importanti?”.

Dal 2006, la legge italiana ha stabilito un principio fondamentale: quello della bigenitorialità. In parole semplici, il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche se questi non vivono più insieme. Da qui nasce l’istituto dell’affidamento condiviso, che oggi rappresenta la regola, mentre l’affidamento esclusivo è diventato l’eccezione.

Affidamento vs Collocamento: facciamo chiarezza

Uno degli errori più comuni è confondere l’affidamento con la residenza dei figli. È fondamentale distinguere due concetti:

  • Affidamento (La responsabilità genitoriale): Riguarda il potere decisionale. Nell’affidamento condiviso, entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse (scuola, salute, educazione religiosa, residenza abituale) vanno prese di comune accordo.
  • Collocamento (La residenza): Riguarda dove il minore vive abitualmente. Anche se l’affidamento è condiviso, spesso si individua un collocamento prevalente presso uno dei due genitori (spesso la madre, ma non sempre), per garantire al minore una stabilità logistica e abitudini consolidate.

Esiste il “tempo paritetico” perfetto?

Molti genitori mi chiedono se affidamento condiviso significhi dividere il tempo al 50% esatto (es. una settimana con la mamma, una con il papà). Sebbene sia una soluzione possibile (c.d. collocamento alternato), i giudici tendono a valutarla con cautela, specialmente per i bambini più piccoli, perché il continuo “spostamento di valigie” potrebbe destabilizzarli. L’obiettivo non è la matematica divisione dei giorni, ma la qualità del tempo trascorso con entrambi.

Le decisioni: ordinarie e straordinarie

Nella vita di tutti i giorni, come ci si regola?

  • Ordinaria amministrazione: Il genitore che è con il figlio in quel momento può prendere autonomamente le decisioni quotidiane (cosa mangiare, come vestirsi, aiuto nei compiti, piccole cure mediche).
  • Straordinaria amministrazione: Per scelte come l’iscrizione a una scuola privata, un intervento chirurgico non urgente, un viaggio all’estero o la scelta dei sacramenti religiosi, serve necessariamente il consenso di entrambi. Se c’è disaccordo, ci si deve rivolgere al Giudice.

Il mantenimento nell’affidamento condiviso

Un falso mito da sfatare è che con l’affidamento condiviso non si debba pagare il mantenimento. Non è così.

Poiché raramente i tempi di permanenza sono identici e spesso i redditi dei due genitori sono diversi, il Giudice stabilisce quasi sempre un assegno di mantenimento (o perequativo) a carico del genitore che non convive prevalentemente con i figli, o del genitore economicamente più forte.

Oltre all’assegno mensile fisso, la legge prevede la ripartizione delle spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, sportive), solitamente al 50%, ma talvolta in percentuali diverse in base ai redditi.

Quando l’affidamento condiviso viene negato?

L’affidamento esclusivo a un solo genitore viene disposto solo in casi gravi, quando il giudice ritiene che il rapporto con l’altro genitore sia pregiudizievole per il minore. Esempi possono essere casi di violenza, tossicodipendenza grave, o totale disinteresse morale e materiale verso il figlio. La semplice conflittualità tra marito e moglie, invece, non basta per escludere l’affidamento condiviso.

Il ruolo dell’avvocato nella stesura degli accordi

La separazione è un momento doloroso, ma se gestita con intelligenza può evitare traumi ai figli. Il mio compito, come avvocato familiarista, è aiutarvi a redigere un piano genitoriale dettagliato e sostenibile nel tempo, che prevenga i conflitti futuri su orari, vacanze e spese.

Un accordo ben scritto oggi è la migliore garanzia per la serenità di domani.

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